1. Verranno prese le misure del caso perche', ove occorra, l'adozione possa intervenire senza che l'identita' dell'adottante sia rivelata alla famiglia del minore. 2. Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse. 3. L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data ed il luogo di nascita dell'adottato, ma che non rivelino esplicitamente ne' l'adozione avvenuta, ne' la identita' dei genitori naturali. 4. I pubblici registri saranno debitamente conservati e in ogni caso, il loro contenuto verra' riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona e stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identita' dei genitori naturali.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art20 · fonte del testo

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