1. L'autorita' competente non decidera' un'adozione che dopo aver disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. 2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti fattori:

  • a)la personalita', la salute e la situazione economica dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, nonche' la sua attitudine ad allevare il minore;
  • b)i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
  • c)i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minore, l'altro coniuge non si associa alla richiesta;
  • d)la reciproca compatibilita' tra il minore e l'adottante e la durata del periodo durante il quale il minore e' stato affidato all'adottante;
  • e)la personalita' e la salute del minore e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minore;
  • f)i sentimenti del minore circa l'adozione proposta;
  • g)ove occorra, la religione dell'adottante e la religione del minore. 3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da un'autorita' giudiziaria o amministrativa. Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della formazione ricevuta o dell'esperienza acquisita. 4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e l'obbligo dell'autorita' competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno l'oggetto delle indagini, che essa riterra' utili al caso.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art9 · fonte del testo

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