1. L'adozione conferisce all'adottante, nei confronti del minore adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo. L'adozione conferisce all'adottato nei confronti dell'adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre. 2. A partire dal momento in cui sorgono i diritti e i doveri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e i doveri dello stesso genere esistenti fra l'adottato e suo padre o sua madre, od ogni altra persona o ente, cessano di esistere. Tuttavia la legge puo' prevedere che il coniuge dell'adottante conservi i propri diritti e doveri nei confronti dell'adottato ove questi sia suo figlio legittimo, illegittimo o adottivo. Inoltre la legge puo' confermare a carico dei genitori nei confronti del minore l'obbligo degli alimenti, l'obbligo del mantenimento e l'obbligo di fornirgli una sistemazione ed una dote qualora l'adottante non adempia ad uno di questi obblighi. 3. Come regola generale, l'adottato potra' assumere il cognome dell'adottante o aggiungerlo al proprio cognome. 4. Se il genitore legittimo ha diritto all'usufrutto dei beni del figlio, il diritto all'usufrutto dell'adottante sui beni dell'adottato puo', nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, venire limitato dalla legge. 5. In materia di successione, nei limiti in cui la legge attribuisce al figlio legittimo il diritto alla successione del padre o della madre, il minore adottato verra' trattato esattamente come se fosse il figlio legittimo dell'adottante.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art10 · fonte del testo

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