1. Il numero di minori che lo stesso adottante puo' adottare non sara' limitato dalla legge. 2. La legge non potra' impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo. 3. Non potra' essere vietata dalla legge a chicchessia l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art12 · fonte del testo

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