[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base all'articolo 21;
  • d)ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 1;
  • e)ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 2;
  • f)ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23;
  • g)ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24;
  • h)ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
  • i)il rinnovo di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
  • j)il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25;
  • k)ogni notifica formulata in base alle disposizioni dell'articolo 26;
  • l)ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 27 e la data in cui la denuncia avra' efficacia.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

[3]FATTO a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

[4](seguono le firme)

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 21 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art28 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari