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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati
Legge 2 maggio 1983, n. 307
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980
- Aggiornato al
- 27 giugno 1983
- Articoli
- 73
- Versioni storiche
- 76
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Agli effetti del presente accordo: a) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti…
- Art. 3dell'Organizzazione 1. Ciascuna parte contraente costituisce un solo membro…
- Art. 4di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a…
- Art. 5, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. L'Organizzazione…
- Art. 6del Consiglio internazionale del cacao 1. L'autorita' dell'Organizzazione e' il Consiglio…
- Art. 7e attribuzioni dal Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila…
- Art. 8e vicepresidenti del Consiglio 1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente…
- Art. 9del Consiglio 1. Di regola il Consiglio si riunisca in sessione ordinaria una volta ogni…
- Art. 10dei voti 1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono…
- Art. 11di votazione del Consiglio 1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti…
- Art. 12del Consiglio 1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue…
- Art. 13con altre organizzazioni 1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere…
- Art. 14di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle…
- Art. 15del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e…
- Art. 16del comitato esecutivo 1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato…
- Art. 17del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio ed…
- Art. 18di votazione e decisione del comitato esecutivo 1. Ciascun membro del comitato esecutivo…
- Art. 19per le riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo 1. Il quorum richiesto per la…
- Art. 20dell'Organizzazione 1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione…
- Art. 21ed immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare…
- Art. 22finanziarie 1. Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti…
- Art. 23del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi 1. Nel corso del secondo semestre…
- Art. 24dei contributi al bilancio amministrativo 1. I contributi al bilancio amministrativo di…
- Art. 25e pubblicazione dei conti 1. Entro il piu' breve termine, e comunque non oltre sei mesi…
- Art. 26giornaliero e prezzo indicativo 1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao…
- Art. 27Agli effetti del presente accordo vengono fissati un prezzo minimo di 100 centesimi di…
- Art. 28di conversione 1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal…
- Art. 29fine ("fine" o "flavour") 1. Nonostante l'articolo 35, le disposizioni del presente…
- Art. 30della scorta stabilizzatrice 1. Viene costituita una scorta stabilizzatrice della…
- Art. 31della scorta stabilizzatrice 1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta…
- Art. 32con il Fondo comune per i prodotti di base Quando il Fondo comune per i prodotti di base…
- Art. 33di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice Le spese di…
- Art. 34dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice 1. Una parte dei fondi della scorta…
- Art. 35al finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. Il contributo riscosso sul cacao…
- Art. 36della scorta stabilizzatrice 1. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo…
- Art. 37della scorta stabilizzatrice 1. Quando il prezzo indicativo e' inferiore al prezzo…
- Art. 38dei tassi di cambio delle valute 1. Se le condizioni sul mercato dei cambi sono tali da…
- Art. 39della scorta stabilizzatrice 1. Se il presente accordo deve essere sostituito da un nuovo…
- Art. 40complementari per difendere il prezzo minimo e il prezzo massimo 1. Una volta che sia…
- Art. 41e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao 1. Il Consiglio incoraggia i membri a…
- Art. 42di importazione e di esportazione 1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il…
- Art. 43di controllo 1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di…
- Art. 44tra i membri 1. I membri riconoscono la necessita' di sviluppare il piu' possibile…
- Art. 45e scorte 1. Ogni membro esportatore puo' stabilire un piano di adeguamento della propria…
- Art. 46di approvvigionamento e acceso ai mercati 1. I membri svolgono la loro politica…
- Art. 47Tutti i membri cercano di favorire l'incremento del consumo di cacao, secondo i mezzi e i…
- Art. 48del cacao 1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei puo' nuocere all'incremento…
- Art. 49-sviluppo scientifico Il Consiglio puo' incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo…
- Art. 50trasformato 1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le…
- Art. 51commerciali con non membri 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non…
- Art. 52L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione: a) delle…
- Art. 53Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche…
- Art. 54annuo e relazione annuale 1. Entro il piu' breve termine dopo la fine di ciascun anno…
- Art. 55dagli obblighi in circostanze eccezionali 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale…
- Art. 56differenziate e correttive I membri importatori in via di sviluppo nonche' i paesi membri…
- Art. 57Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulare in…
- Art. 58Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non…
- Art. 59del Consiglio in caso di denuncia 1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte…
- Art. 60norme di lavoro I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita…
- Art. 61Dal 5 gennaio 1981 al 31 marzo 1981 il presente accordo sara' aperto presso la sede…
- Art. 62Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del…
- Art. 63, accettazione, approvazione 1. Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione…
- Art. 64Il presente accordo e' aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni…
- Art. 65di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare…
- Art. 66in vigore 1. Il presente accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 aprile 1981…
- Art. 67Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.
- Art. 68in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo'…
- Art. 69Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 3…
- Art. 70dei conti da casi di recesso o di espulsione 1. In caso di recesso o di espulsione di un…
- Art. 71, proroga ed estinzione 1. Il presente accordo rimarra' in vigore sino alla fine del…
- Art. 72Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un…
- Art. 73supplementari e transitorie 1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo…
