[1]dei voti

[2]1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioe' di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti. 2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri esportatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri esportatori elencati nell'allegato A secondo la percentuale che la media delle esportazioni annue di ciascun membro esportatore nei quattro anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri esportatori elencate in detto allegato. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni lorde di cacao in grani alle esportazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. Il Consiglio rivede gli elenchi degli allegati A e B, qualora lo richieda l'evoluzione delle esportazioni di un membro esportatore. 3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro: i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. 4. Nessun membro puo' detenere piu' di 300 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafi. 5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformita' del presente articolo. 6. I voti non possono essere frazionati.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari