[1]giornaliero e prezzo indicativo

[2]1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il prezzo giornaliero e' dato dalla media, calcolata quotidianamente, delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi piu' vicini alla borsa del cacao di New York a mezzogiorno ed alla borsa del cacao di Londra alla chiusura. Le quotazioni di Londra vengono convertite in centesimi di dollaro statunitense per libbra, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra e' chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo piu' vicino in cui scadono i contratti. 3. Il prezzo indicativo e' dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodo di cinque giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, devesi intendere che la media dei prezzi giornalieri dei cinque giorni di borsa consecutivi precedenti e' stata pari, inferiore o superiore a questa cifra. Il Consiglio edita disposizioni per l'applicazione del presente paragrafo. 4. Il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto piu' soddisfacente di quelli indicati ai paragrafi 2 e 3.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art26 · fonte del testo

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