[1]dei contributi al bilancio amministrativo

[2]1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili sin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri. 2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati fissati. 3. Se alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo membro, cinque mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al piu' presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non e' stato versato, il membro in questione viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio ed al comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo. 4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita' del paragrafo 3 non puo' essere privato di altri diritti ne' dispensato dagli obblighi impostigli dal presente accordo, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione sociale. Egli e' tenuto a versare il suo contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art24 · fonte del testo

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