[1]dei conti da casi di recesso o di espulsione

[2]1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da detto membro, che d'altra parte e' tenuto e pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai termini dell'articolo 72, paragrafo 2, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo. 2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, ne' degli altri averi dell'Organizzazione; d'altro canto, non puo' essere imputata a detto membro alcuna parte o dell'organizzazione quando il presente accordo prende fine, a meno che non si tratti di un membro esportatore le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1. In tal caso il membro esportatore ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, oppure alla scadenza dell'accordo, se essa e' anteriore, rimanendo inteso che detto membro esportatore notifichera' il suo recesso al depositario con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art70 · fonte del testo

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