1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un emendamento al presente accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri esportatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' fissare con votazione speciale. Il Consiglio puo' stabilire un termine entro il quale ciascuna parte contraente deve notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non e' entrato in vigore, lo si considera revocato. 2. I membri a nome dei quali non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente accordo, a meno che non provino al Consiglio, nel caso della prima riunione indetta dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, che non hanno potuto fare accettare l'emendamento a tempo debito a causa delle difficolta' incontrate per condurre a termine l'iter costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione fino a quando non saranno state superate queste difficolta'. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finche' non ne abbiano notificato l'accettazione. 3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente perche' l'emendamento produca i suoi effetti.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art72 · fonte del testo

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