[1]di importazione e di esportazione

[2]1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri. 2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao, per paese d'origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art42 · fonte del testo

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