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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffe'
Legge 5 luglio 1995, n. 306
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffe' con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994
- Aggiornato al
- 25 luglio 1995
- Articoli
- 50
- Versioni storiche
- 54
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE Consiglio Internazionale…
- Art. 2Ai fini del presente Accordo: 1) Il termine "caffe'" designa il seme e la ciliegia della…
- Art. 3generali dei Membri 1) I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria per…
- Art. 4dell'Organizzazione 1) Ciascuna Parte contraente costituisce, con quei territori ai quali…
- Art. 5separata di territori designati Ogni Parte contraente importatrice netta di caffe' puo'…
- Art. 6in gruppo 1) Due o piu' Parti contraenti esportatrici nette di caffe' possono dichiarare…
- Art. 7e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffe' 1) L'Organizzazione…
- Art. 8ed immunita' 1) L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in…
- Art. 9del Consiglio Internazionale del Caffe' 1) L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il…
- Art. 10e funzioni del Consiglio 1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente…
- Art. 11e Vice-Presidente del Consiglio 1) Il Consiglio, elegge per ogni annata caffearia un…
- Art. 12del Consiglio 1) Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in…
- Art. 13Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di un totale…
- Art. 14di votazione del Consiglio 1) Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono…
- Art. 15del Consiglio 1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue…
- Art. 16con altre organizzazioni 1) Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene…
- Art. 17e riunioni del Comitato esecutivo 1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri…
- Art. 18del Comitato esecutivo 1) I Membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i Membri…
- Art. 19del comitato esecutivo 1) Il Comitato esecutivo e' responsabile davanti al Consiglio ed…
- Art. 20di votazione del Comitato esecutivo 1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei…
- Art. 21finanziarie 1) Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle dei…
- Art. 22del bilancio e fissazione delle quote 1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio…
- Art. 23delle quote 1) Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio…
- Art. 24' finanziarie 1) L'Organizzazione, funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3)…
- Art. 25e pubblicazione dei conti Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun…
- Art. 26Esecutivo e Personale 1) Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo su raccomandazione…
- Art. 27L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare: a) dati…
- Art. 28di origine 1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio…
- Art. 29e ricerche 1) L'Organizzazione favorisce la preparazione di studi e di ricerche…
- Art. 30per un nuovo Accordo Il Consiglio puo' esaminare la possibilita' di negoziare un nuovo…
- Art. 31degli ostacoli al consumo 1) I Membri riconoscono che e' estremamente importante…
- Art. 32relative al caffe' trasformato 1) I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo…
- Art. 33e succedanei 1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione…
- Art. 34e collaborazione con il settore privato 1) L'Organizzazione rimane in stretto…
- Art. 35relativi all'ambiente I Membri tengono debitamente conto della gestione durevole delle…
- Art. 36Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro Membro su…
- Art. 37e ricorsi 1) Ogni controversia relativa all'interpretazione, o all'applicazione del…
- Art. 38Il presente Accordo sara' depositato, dal 18 aprile 1994 fino al 26 settembre 1994…
- Art. 39, accettazione o approvazione 1) Il presente Accordo e' sottoposta alla ratifica…
- Art. 40in vigore 1) Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1994…
- Art. 41Il governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una…
- Art. 42Nessuna delle disposizioni dell'Accordo puo' costituire oggetto di riserve.
- Art. 43a territori designati 1) Ogni governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito…
- Art. 44volontario Ogni parte contraente puo' in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo…
- Art. 45Ove il Consiglio ritenga che un Membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi…
- Art. 46dei conti in caso di recesso e di esclusione 1) In caso di recesso o di esclusione di un…
- Art. 47, scadenza o risoluzione 1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque…
- Art. 48Il Consiglio puo', con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre…
- Art. 49supplementari e transitorie 1) Il presente Accordo va inteso come continuazione…
- Art. 50dell'Accordo facente fede I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e…
