delle quote

  • 1)Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili al primo giorno dell'esercizio.
  • 2)Un Membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi durante i quali essa e' esigibile, perde, fino a quando non estingue il debito il suo diritto di far votare al Consiglio e di votare o di far votare per suono conto al Comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il Membro in causa non viene privato di nessun degli altri diritti ad esso conferiti dal presente Accordo, ne' liberato dagli obblighi che questo gli pone.
  • 3)Un Membro il cui diritto di voto sia sospeso in applicazione delle norme del paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero delle disposizioni dell'Articolo 37, e' ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art23 · fonte del testo

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