in vigore

  • 1)Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1994 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno 20 membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri esportatori ed almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione alla data del 26 settembre 1994, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1984, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
  • 2)L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1994. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra Parte contraente dell'Accordo internazionale del 1983 sul caffe', cosi' come prorogato, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro e non oltre il 26 settembre 1994, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, in conformita' con le sue leggi ed i suoi regolamenti, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Un Governo che s'impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, in attesa del deposito di uno strumento di ratifica di accettazione o di approvazione sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o il 31 dicembre 1994 incluso. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  • 3)Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione possono decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra di loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 dicembre 1994, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2) nel presente Articolo possono decidere di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore o entrera' definitivamente in vigore tra di loro.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art40 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari