, scadenza o risoluzione

  • 1)Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni fino al 10 settembre 1999, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2) del presente Articolo, o risolto in forza del paragrafo 3) del presente Articolo.
  • 2)Il Consiglio ha facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58% dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovo negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una Parte contraente o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato tentra in vigore, tale Parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data.
  • 3)Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera.
  • 4)Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continuera' a funzionare finche' e' necessario per liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilita' e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art47 · fonte del testo

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