del Comitato esecutivo

  • 1)I Membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i Membri esportatori del Comitato esecutivo, ed i Membri importatori dell'Organizzazione i Membri importatori del Comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle categorie si effettuano secondo le disposizioni che seguono.
  • 2)Ciascun Membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'Articolo 13. Esso puo' assegnare ad un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 14.
  • 3)Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
  • 4)Qualora al primo scrutinio risultino eletti in conformita' al disposto del paragrafo 3 del presente Articolo, meno di otto candidati, si procedera' a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i Membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unita' e cio' fino a quando risultino eletti gli otto candidati.
  • 5)Un Membro che non ha votato per uno dei Membri eletti conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, con riserva del disposto dei paragrafi 6) e 7) del presente Articolo.
  • 6)Si considera che ad un Membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione piu' i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun Membro eletto.
  • 7)Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un Membro eletto sia maggiore di 499, i Membri che hanno votato per il Membro eletto in questione o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro Membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun Membro eletto non superino il numero limite di 499.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art18 · fonte del testo

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