del comitato esecutivo

  • 1)Il Comitato esecutivo e' responsabile davanti al Consiglio ed agisce in conformita' delle sue direttive generali.
  • 2)Il Consiglio puo', a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
  • a)voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote a norma dell'Articolo 22:
  • b)sospensione del diritto di voto di un Membro, a norma dell'Articolo 37;
  • c)decisione arbitrale delle controversie a norma dell'Articolo 37;
  • d)fissazione delle condizioni d'adesione a norma dell'Articolo 41;
  • e)decisione in merito all'esclusione di un Membro dell'Organizzazione a norma dell'Articolo 45;
  • f)decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'Articolo 47;
  • g)raccomandazione di un emendamento ai Membri a norma dell'Articolo 48.
  • 3)Il Consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato esecutivo.
  • 4)Il Comitato esecutivo istituisce un Comitato delle finanze che e' incaricato, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 22, di sorvegliare la stesura del bilancio preventivo amministrativo che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio e di esercitare ogni altra funzione che gli sia stata conferita dal Comitato esecutivo, compresa la vigilanza sugli utili e le spese. Il Comitato delle finanze fa rapporto sui suoi lavori al Comitato esecutivo.
  • 5)Oltre al Comitato delle finanze, il Comitato esecutivo puo' stabilire ogni altro comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art19 · fonte del testo

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