• 1)L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
  • a)dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione ed il consumo di caffe' nel mondo;
  • b)qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
  • 2)Il Consiglio ha facolta' di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la sua propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'. I Membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.
  • 3)Il Consiglio istituisce un sistema di prezzi indicativi tale da consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano misto.
  • 4)Se un Membro non fornisce o abbia difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione, quest'ultimo puo' esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il Consiglio puo' adottare le misure necessarie.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art27 · fonte del testo

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