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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 · Legge 4 luglio 1988, n. 277
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data
- Aggiornato al
- 21 luglio 1988
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLA OZONOSFERA NAZIONI…
- Art. 2GENERALI 1. Le Parti adotteranno misure appropriate conformemente alle disposizioni della…
- Art. 3E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 1. Le parti si impegnano, secondo la necessita', a…
- Art. 4NEI CAMPI GIURIDICO SCIENTIFICO E TECNICO 1. Le Parti facilitano e favoriscono lo scambio…
- Art. 5D'INFORMAZIONI Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall'articolo…
- Art. 6DELLE PARTI 1. Il presente articolo istituisce una Conferenza delle Parti. La prima…
- Art. 7SEGRETARIATO 1. Le funzioni del segretariato sono le seguenti: a) Organizzare le riunioni…
- Art. 8DI PROTOCOLLI 1. La Conferenza delle Parti, puo', durante una riunione, adottare…
- Art. 9ALLA CONVENZIONE O AI PROTOCOLLI 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente…
- Art. 10DEGLI ANNESSI ED EMENDAMENTI DI QUESTI ANNESSI 1. Gli annessi alla presente Convenzione o…
- Art. 11DELLE CONTROVERSIE 1. In caso di una controversia fra le parti concernente…
- Art. 12La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati e delle organizzazioni di…
- Art. 13, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE 1. La presente Convenzione e ogni protocollo sono…
- Art. 14La presente Convenzione e ogni protocollo saranno aperti alla adesione degli Stati e…
- Art. 15DI VOTO 1. Ciascuna Parte alla Convenzione o a ciascun protocollo dispone di un voto. 2…
- Art. 16FRA LA CONVENZIONE E I SUOI PROTOCOLLI 1. Nessuno Stato e nessuna organizzazione di…
- Art. 17IN VIGORE 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo…
- Art. 18Nessuna riserva puo' esser fatta alla presente Convenzione.
- Art. 19Allo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore…
- Art. 20Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di…
- Art. 21FACENTI FEDE L'originale della presente Convenzione, di cui i testi inglese, arabo…
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