[1]DI VOTO

[2]1. Ciascuna Parte alla Convenzione o a ciascun protocollo dispone di un voto. 2. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, le organizzazioni d'integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto nei campi attinenti alla propria competenza, di un numero di voti eguale al numero dei loro stati membri che sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro stati membri esercitano il proprio e viceversa.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art15 · fonte del testo

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