Art. 20 (Convenzione)
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario sia della presente Convenzione che dei suoi protocolli. 2. Il depositario informa le Parti in particolare:
- a)Della firma della presente Convenzione e di ogni protocollo, cosi' come del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, conformemente agli articoli 13 e 14;
- b)Della data di entrata in vigore della Convenzione e di ogni protocollo conformemente all'articolo 17;
- c)Delle notifiche di denuncia eseguite conformemente all'articolo 19;
- d)Degli emendamenti adottati relativamente alla Convenzione e ad ogni protocollo, dell'accettazione di questi emendamenti dalle Parti e della loro data di entrata in vigore conformemente all'articolo 9;
- e)Di tutte le comunicazioni relative all'adozione o all'approvazione di annessi e ai loro emendamenti conformemente all'articolo 10;
- f)Della notifica da parte delle organizzazioni di integrazione economica regionale della estensione delle loro competenze nei campi regolati dalla presente Convenzione e da ogni protocollo e di ogni modifica ad essi relativa;
- g)Delle dichiarazioni previste all'articolo 1 1.
Testo vigente dal 21 luglio 1988
