[1]E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

[2]1. Le parti si impegnano, secondo la necessita', a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e di valutazioni scientifiche, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti su:

  • a)I processi fisici e chimici che possono influire sulla ozonosfera;
  • b)Gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di ogni modificazione della ozonosfera, in particolare quelli che risultano dalle modificazioni dell'irradiamento ultravioletto d'origine solare avente una azione biologica (UV-B);
  • c)Le incidenze sul clima delle modificazioni della ozonosfera;
  • d)Gli effetti delle modificazioni della ozonosfera e delle modificazioni dell'irradiamento UV-B risultanti sui materiali naturali e sintetici utili all'umanita';
  • e)Le sostanze, pratiche, processi e attivita' che possono influire sulla ozonosfera e i loro effetti cumulativi;
  • f)Le sostanze e tecnologie di sostituzione;
  • g)I problemi socio-economici connessi; e come precisato agli annessi I e II. 2. Le Parti si impegnano a promuovere o a mettere a punto, secondo la necessita', direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attivita' pertinenti sia a livello nazionale che internazionale, dei programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato della ozonosfera e di altri parametri pertinenti conformemente alle disposizioni dell'annesso I. 3. Le Parti si impegnano a cooperare, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, la convalidazione e la trasmissione dei dati ottenuti dalla ricerca e dei dati osservati, con l'intermediazione di centri di dati mondiali adeguati e in modo regolare e senza ritardo.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art3 · fonte del testo

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