[1]DEGLI ANNESSI ED EMENDAMENTI DI QUESTI ANNESSI

[2]1. Gli annessi alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della Convenzione o del suddetto protocollo, secondo il caso, e, salvo disposizione contraria espressa, ogni riferimento alla presente Convenzione o ai protocolli e' anche un riferimento agli annessi a questi strumenti. I suddetti annessi sono limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative. 2. Salvo disposizione contraria di ogni protocollo concernente i propri annessi, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di annessi supplementari alla presente Convenzione o di annessi a un protocollo sono regolati dalla procedura seguente:

  • a)Gli annessi alla presente Convenzione sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo (illeggibile): gli annessi a ogni protocollo sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9;
  • b)Ogni Parte che non e' in grado di approvare un annesso supplementare alla presente Convenzione o un annesso a uno qualunque dei protocolli di cui e' parte ne da per iscritto notifica al depositario nei sei mesi che seguono la data di comunicazione dell'adozione da parte del depositario. Quest'ultimo informa senza indugio tutte le parti di ogni notifica ricevuta. Una parte puo' in ogni momento accettare un annesso a cui ha dichiarato precedentemente di fare obiezione e questo annesso entra allora in vigore per questa parte;
  • c)Al termine di un periodo di sei mesi a partire dalla data di invio della comunicazione da parte del depositario, l'annesso entra in vigore per tutte le parti alla presente Convenzione o al protocollo considerato che non hanno presentato le notifiche di cui al precedente capoverso b). 3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli sono sottoposte alla stessa procedura della proposta, dell'adozione e dell'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Gli annessi e gli emendamenti ad essi relativi tengono debitamente conto, fra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 4. Se un annesso supplementare o un emendamento ad un annesso implicano un emendamento alla Convenzione o a un protocollo, l'annesso modificato entrano in vigore solo quando questo emendamento alla Convenzione o al protocollo considerato entra esso stesso in vigore.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art10 · fonte del testo

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