[1]IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. A meno che il testo del protocollo non disponga altrimenti, ogni protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dell'undicesimo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione del suddetto protocollo o di adesione al suddetto protocollo. 3. Per ciascuna delle Parti che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, d'approvazone o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, di detta parte. Ogni protocollo, salvo disposizione contraria dello stesso, entrera' in vigore per la Parte che ratifichi, accetti o approvi il suddetto protocollo o vi aderisca dopo che esso sara' entrato in vigore conformemente al precedente paragrafo 2, il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della suddetta parte o alla data in cui la Convenzione entrera' in vigore per la suddetta Parte, secondo l'ultima tra queste due date. 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno degli strumen ti depositati da una organizzazione di integrazione economica regionale contemplata all'articolo 12 deve essere considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti gia' depositati dagli stati membri della suddetta organizzazione.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art17 · fonte del testo

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