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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede
Legge 20 maggio 1985, n. 206
- Aggiornato al
- 27 maggio 1985
- Articoli
- 75
- Versioni storiche
- 82
- Art. 1NORME APPROVATE DALLA COMMISSIONE PARITETICA NELLA FORMULAZIONE DEL TESTO FIRMATO DALLA…
- Art. 2Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della…
- Art. 3Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso su domanda di chi rappresenta…
- Art. 4Gli enti ecclesiastici che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato…
- Art. 5Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle…
- Art. 6Gli enti ecclesiastici gia' riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro…
- Art. 7Gli istituti religiosi e le societa' di vita apostolica non possono essere riconosciuti…
- Art. 8Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo…
- Art. 9Le societa' di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere…
- Art. 10Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica, non riconoscibili a…
- Art. 11Il riconoscimento delle chiese e' ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse…
- Art. 12Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei…
- Art. 13La Conferenza episcopale italiana acquista la personalita' giuridica civile, quale ente…
- Art. 14Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorita' ecclesiastica competente, puo' essere…
- Art. 15Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da…
- Art. 16Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di…
- Art. 17Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le…
- Art. 18Ai fini dell'invalidita' o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti…
- Art. 19Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza…
- Art. 20La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per…
- Art. 21In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo…
- Art. 22L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la…
- Art. 23Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero e' emanato dal Vescovo…
- Art. 24Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformita' allo statuto, ad assicurare…
- Art. 25La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e' equiparata, ai soli fini…
- Art. 26Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per…
- Art. 27L'istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere…
- Art. 28Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa…
- Art. 29Con provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il…
- Art. 30Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalita' giuridica a norma…
- Art. 31Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30…
- Art. 32Le liberalita' disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio…
- Art. 33I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il…
- Art. 34L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33…
- Art. 35Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui…
- Art. 36Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto…
- Art. 37L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da…
- Art. 38Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in…
- Art. 39L'Istituto centrale per il sostentamento del clero e' amministrato da un consiglio…
- Art. 40Le entrate dell'istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite…
- Art. 41La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme…
- Art. 42Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio…
- Art. 43Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia…
- Art. 44La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorita' statale competente…
- Art. 45Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli…
- Art. 46A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio…
- Art. 47Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla…
- Art. 48Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per…
- Art. 49Al termine di ogni triennio successivo ai 1989, una apposita Commissione paritetica…
- Art. 50I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto…
- Art. 51Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e…
- Art. 52Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti…
- Art. 53Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle…
- Art. 54Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma sono…
- Art. 55Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui…
- Art. 56Il Fondo edifici di culto ha personalita' giuridica ed e' amministrato in base alle norme…
- Art. 57L'amministrazione del Fondo edifici di culto e' affidata al Ministero dell'interno, che…
- Art. 58I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al…
- Art. 59Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti…
- Art. 60Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei…
- Art. 61Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici…
- Art. 62I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero…
- Art. 63L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni…
- Art. 64I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli…
- Art. 65Il Fondo edifici di culto puo' alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione…
- Art. 66Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e…
- Art. 67Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle…
- Art. 68Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli…
- Art. 69I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola di Napoli, della cappella di San…
- Art. 70Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo…
- Art. 71Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere…
- Art. 72Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della…
- Art. 73Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929…
- Art. 74Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio…
- Art. 75Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa…
