Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni. Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo e trascritto nei registri immobiliari. Esso puo' essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorita' ecclesiastica e autorita' civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalita' di cui all'articolo 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art53 · fonte del testo

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