Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1 gennaio 1985. Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre. L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarita' o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi. Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformita' al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma, assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati. Nei medesimi anni potra' essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24. Dal 1 gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art51 · fonte del testo

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