La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante la iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorita' ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'autorita' ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art20 · fonte del testo

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