Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici. Dal 1 gennaio 1987 e fino ai 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalita' di reimpiego delle somme ricavate.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art52 · fonte del testo

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