In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico. Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani. La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art21 · fonte del testo

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