Il Fondo edifici di culto puo' alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art65 · fonte del testo

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