Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971
Legge 8 aprile 1974, n. 194
- Aggiornato al
- 24 maggio 1974
- Articoli
- 45
- Versioni storiche
- 48
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini della presente convenzione: 1. a) "Consiglio" indica il Consiglio internazionale…
- Art. 3commerciali e transazioni speciali 1. "Acquisto commerciale" indica, ai fini della…
- Art. 4e notifica 1. Il Consiglio registra separatamente, per ogni annata agricola: a) ai fini…
- Art. 5dei fabbisogni e delle disponibilita' di grano 1. Il 1 ottobre, per i Paesi dell'emisfero…
- Art. 6sulla situazione del mercato 1. Se il Sottocomitato consultivo per la situazione di…
- Art. 7e denuncie 1. Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione della…
- Art. 8annuale della situazione del grano nel mondo 1. a) Perseguendo gli obiettivi della…
- Art. 9concernenti le transazioni a condizioni di favore 1. I membri si impegnano ad eseguire…
- Art. 10del Consiglio 1. Il Consiglio internazionale del grano, costituito in base all'accordo…
- Art. 11e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno. 2. Il…
- Art. 12I membri esportatori hanno a disposizione, insieme, 1.000 voti e i membri importatori…
- Art. 13, sessioni e quorum 1. La sede del Consiglio e' a Londra, salvo decisione contraria del…
- Art. 14Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del Consiglio sono…
- Art. 15esecutivo 1. Il Consiglio elegge un Comitato esecutivo. Tale Comitato esecutivo si…
- Art. 16consultivo per la situazione del mercato 1. Il Comitato esecutivo elegge un Sottocomitato…
- Art. 17Il Consiglio dispone di un Segretariato composto di un segretario esecutivo, che e' il…
- Art. 18ed immunita' 1. Il Consiglio ha personalita' giuridica. Esso puo' in particolare…
- Art. 19finanziarie 1. Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso suoi…
- Art. 20con le altre organizzazioni intergovernative 1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni…
- Art. 21e diritti e doveri relativi Al fine di assicurare il rifornimento del grano e della…
- Art. 22La presente convenzione sara' aperta, a Washington, dal 29 marzo 1971 al 3 maggio 1971…
- Art. 23, accettazione, approvazione La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica…
- Art. 24provvisoria Ogni Governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti…
- Art. 25Ogni Governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, del 1971, o il…
- Art. 26in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore, tra i Governi che avranno…
- Art. 27, emendamenti e denuncia 1. La presente convenzione restera' in vigore sino al 30 giugno…
- Art. 28territoriale 1. Ogni Governo puo', all'atto della firma o della ratifica…
- Art. 29da parte del Governo depositario Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di…
- Art. 30certificata conforme della convenzione Il piu' presto possibile, dopo la definitiva…
- Art. 31tra il preambolo e le convenzione La presente convenzione comprende il preambolo…
- Art. iCONVENZIONE SULL'ASSISTENZA ALIMENTARE DEL 1971 Articolo I Oggetto La presente…
- Art. iiArticolo II Assistenza alimentare internazionale 1. I Paesi parti della presente…
- Art. iiiArticolo III Comitato di assistenza alimentare 1. Verra' istituito un Comitato di…
- Art. ivArticolo IV Disposizioni amministrative Il Comitato di assistenza alimentare istituito…
- Art. vArticolo V Inadempimenti degli impegni e controversie Nel caso di una controversia…
- Art. viArticolo VI Firma 1. La presente convenzione sara' aperta, a Washington, dal 29 marzo…
- Art. viiArticolo VII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione e' sottoposta…
- Art. viiiArticolo VIII Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione della Comunita'…
- Art. ixArticolo IX Applicazione provvisoria La Comunita' economica europea e i suoi Stati…
- Art. xArticolo X Entrata in vigore 1. La presente convenzione entra in vigore, per la Comunita'…
- Art. xiArticolo XI Durata La presente convenzione restera' in vigore per un periodo di tre anni…
- Art. xiiArticolo XII Notifiche da parte del Governo depositato Il Governo degli Stati Uniti…
- Art. xiiiArticolo XIII Copia certificata conforme della convenzione definitiva Il piu' presto…
- Art. xivArticolo XIV Rapporti fra il preambolo e la convenzione La presente convenzione comprende…
