[1], emendamenti e denuncia

[2]1. La presente convenzione restera' in vigore sino al 30 giugno 1974 incluso. Tuttavia, qualora venga negoziato un nuovo accordo relativo al grano, come e' previsto dall'articolo 21, e ove un tale accordo entri in vigore prima del 30 giugno 1974, la presente convenzione restera' in vigore solo sino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo. 2. Il Consiglio puo' raccomandare ai membri un emendamento della presente convenzione. 3. Il Consiglio puo' fissare il termine entro il quale ogni membro notifica al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione o il proprio rifiuto dell'emendamento. L'emendamento entra in vigore al momento della sua accettazione da parte dei membri esportatori che detengano i due terzi dei voti dei membri esportatori e dai membri importatori che detengano i due terzi dei voti dei membri importatori. 4. Ogni membro che non abbia notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione di un emendamento alla data in cui questo entra in vigore puo', dopo aver informato per iscritto il Governo degli Stati Uniti d'America della propria denuncia che il Consiglio puo' esigere in ogni caso, ritirarsi dalla presente convenzione alla fine dell'annata agricola in corso, ma non e' a motivo di tale fatto liberato da alcuno degli obblighi risultanti dalla presente convenzione e non eseguiti prima della fine della detta annata agricola. Ogni Paese che si ritiri in tal modo non e' vincolato dalle disposizioni dell'emendamento che ha provocato la propria denuncia. Se un membro, nel corso della prima riunione del Consiglio che avviene dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, dimostra al Consiglio stesso che gli era impossibile di accettare l'emendamento in tempo utile a seguito di difficolta' di ordine costituzionale o istituzionale e dichiara la propria intenzione di applicare l'emendamento a titolo provvisorio in attesa di accettarlo, il Consiglio puo' decidere di prolungare per tale membro il termine di accettazione sino a che tali difficolta' siano state superate. 5. Ogni membro che ritenga che i propri interessi sono gravemente lesi a motivo della esecuzione della presente convenzione, puo' adire il Consiglio, che esaminera' la questione entro trenta giorni. Ove il membro interessato ritenga che, malgrado l'intervento del Consiglio, i propri interessi continuino ad essere gravemente danneggiati, esso puo' denunciare la presente convenzione al termine di ogni annata agricola notificando per iscritto la propria denuncia al Governo degli Stati Uniti d'America almeno novanta giorni prima del termine della detta annata agricola, ma non e' percio' liberato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non eseguiti prima della fine di tale annata agricola. 6. Ogni membro che divenga Stato membro della Comunita' durante il periodo di applicazione della presente convenzione deve informarne il Consiglio, che esamina la questione entro trenta giorni al fine di negoziare d'accordo con il membro interessato e la Comunita', gli adattamenti che conviene apportare ai rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla presente convenzione. Il Consiglio e' autorizzato, in tali circostanze, a raccomandare un emendamento in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art27 · fonte del testo

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