[1]esecutivo

[2]1. Il Consiglio elegge un Comitato esecutivo. Tale Comitato esecutivo si compone di non piu' di quattro membri esportatori, eletti tutti gli anni dai membri esportatori, e di non piu' di otto membri importatori, eletti tutti gli anni dai membri importatori. Il Consiglio nomina il Presidente del Comitato esecutivo e puo' nominare un vice-presidente. 2. Il Comitato esecutivo e' responsabile verso il Consiglio e opera sotto la direzione generale del Consiglio. Ha i poteri e le funzioni che gli sono assegnati espressamente dalla presente convenzione e gli altri poteri e funzioni che il Consiglio puo' delegargli in base al paragrafo 5 dell'articolo 11. 3. I membri esportatori che siedono nel Comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che siedono nel Comitato esecutivo sono ripartiti tra di loro nel modo che essi stessi decidono, a condizione che nessuno di tali membri esportatori detenga piu' del quaranta per cento del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel Comitato esecutivo sono ripartiti tra di loro nel modo che essi stessi decidono, a condizione che nessuno di detti membri importatori detenga piu' del quaranta per cento del totale dei voti di detti membri importatori. 4. Il Consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al Comitato esecutivo ed adotta le altre clausole che ritiene utile inserire nel regolamento interno del Comitato esecutivo. Le decisioni del Comitato esecutivo devono essere prese con la stessa maggioranza dei voti che e' prevista dalla presente convenzione per il Consiglio quando questo prenota una decisione su di una questione simile. 5. Ogni membro esportatore ed ogni membro importatore che non sia membro del Comitato esecutivo puo' partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di ogni questione di cui e' investito il Comitato esecutivo, ogni volta che quest'ultimo ritenga che gli interessi di detto membro siano in gioco.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art15 · fonte del testo

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