1. I membri esportatori hanno a disposizione, insieme, 1.000 voti e i membri importatori hanno a disposizione, insieme, 1.000 voti. 2. Ciascuna delle delegazioni dei membri esportatori che sieda in Consiglio ha a disposizione i voti indicati nell'allegato A. 3. Ciascuna delle delegazioni dei membri importatori che sieda in Consiglio ha a disposizione i voti indicati all'allegato B. 4. Ogni membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i propri interessi e ad esercitare il proprio diritto di voto nel corso di una o piu' riunioni del Consiglio. Una prova sufficiente di tale autorizzazione deve essere presentata al Consiglio. 5. Se, alla data della riunione del Consiglio, un membro esportatore o un membro importatore non e' rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro ad esercitare il proprio diritto di voto conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, o se, alla data della riunione un membro e' decaduto dal diritto di voto, o ha perduto il proprio diritto di voto o l'ha acquistato, in base ad una disposizione della presente convenzione, l'insieme dei voti che i membri esportatori possono esprimere e' adattato ad una cifra uguale a quella del totale dei voti che i membri importatori possono non esprimere a tale riunione, e viene ridistribuito tra i membri esportatori in proporzione dei voti di cui dispongono. 6. Tutte le volte che un Paese diviene parte della presente convenzione e che un membro cessa di esserlo, il Consiglio ridistribuisce i voti attribuiti sia nell'allegato A, sia nell'allegato B, a seconda del caso, proporzionalmente al numero dei voti a disposizione di ciascuno dei Paesi elencati nel suddetto allegato. 7. Ogni membro esportatore od ogni membro importatore dispone di almeno un voto; non esistono frazioni di voto.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art12 · fonte del testo

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