[1]Articolo III Comitato di assistenza alimentare

[2]1. Verra' istituito un Comitato di assistenza alimentare che sara' composto dei Paesi elencati al paragrafo 2 dell'articolo II della presente convenzione. Il Comitato nominera' un presidente e un vice presidente. 2. Il Comitato potra', ove la situazione lo giustifichi, invitare i rappresentanti del Segretariato di altre organizzazioni internazionali cui possano partecipare solo i Governi che sono anche membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o suoi istituti specializzati a partecipare ai suoi lavori in qualita' di osservatori. 3. Il Comitato:

  • a)ricevera' regolarmente dai Paesi membri dei rapporti sulle somme, la composizione, le modalita' di distribuzione e le condizioni dei contributi all'assistenza alimentare che forniscono in base alla presente convenzione.
  • b)esaminera' continuamente gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in contanti, tenendo particolarmente conto dell'obbligo che figura al paragrafo 7 dell'articolo II e che riguarda gli acquisti di cereali effettuati nei Paesi in via di sviluppo partecipanti. 4. Il Comitato:
  • a)esaminera' il modo in cui gli obblighi sottoscritti in base al programma di assistenza alimentare sono stati adempiuti;
  • b)procedera' ad un regolare scambio di informazioni sul funzionamento delle disposizioni sull'assistenza alimentare adottate in base alla presente convenzione e in particolare, quando le informazioni corrispondenti saranno disponibili, sui suoi effetti sulla produzione alimentare dei Paesi beneficiari. Il Comitato fara', se necessario, un rapporto. 5. Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, il Comitato puo' ricevere delle informazioni dai Paesi beneficiari e consultare detti Paesi.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~convenzione-artiii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari