[1]concernenti le transazioni a condizioni di favore

[2]1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative al grano in maniera tale da evitare ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale. 2. A tal fine, i membri adotteranno le misure del caso per far si' che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali che sarebbero ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni. Tali misure dovranno essere conformi ai principi e alle direttive che sono raccomandate in materia di smercio delle eccedenze da parte della FAO e potranno disporre che un determinato livello di importazioni commerciali di grano, convenuto con il Paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale Paese. Nel formulare e nel rettificare tale livello, converra' tenere debitamente conto del volume delle importazioni commerciali nel corso di un periodo rappresentativo, nonche' della situazione economica del Paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti. 3. I membri che effettuino operazioni di esportazione a condizioni di favore, devono entrare in consultazione con i membri esportatori le cui vendite commerciali potrebbero essere influenzate da tali transazioni, e dovranno farlo, per quanto possibile, prima di concludere gli accordi necessari con i Paesi beneficiari. 4. Il Comitato esecutivo sottoporra' al Consiglio un rapporto annuale sui fatti nuovi in materia di transazioni di grano a condizioni di favore.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art9 · fonte del testo

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