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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981
Legge 22 aprile 1985, n. 158
- Aggiornato al
- 3 maggio 1985
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere…
- Art. 3La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua…
- Art. iTRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL CANADA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA…
- Art. iiArticolo II. 1. L'estradizione e' concessa in relazione ad ogni reato per il quale…
- Art. iiiArticolo III. 1. Lo Stato richiesto accoglie la domanda di estradizione di un proprio…
- Art. ivArticolo IV. 1. L'estradizione non e' concessa se: a) lo Stato richiesto considera il…
- Art. vArticolo V. L'estradizione non e' concessa quando: a) l'infrazione e' stata commessa sul…
- Art. viArticolo VI. La domanda di estradizione ed ogni successiva corrispondenza saranno…
- Art. viiArticolo VII. 1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto ed accompagnata da…
- Art. viiiArticolo VIII. 1. I documenti indicati nell'articolo VII e le deposizioni rese sotto…
- Art. ixArticolo IX. Ove l'estradizione non sia concessa per l'insufficienza delle prove…
- Art. xArticolo X. 1. Le autorita' competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare…
- Art. xiArticolo XI. Qualora domande di estradizione della medesima persona vengano inoltrate da…
- Art. xiiArticolo XII. 1. Lo Stato richiesto comunica al piu' presto possibile allo Stato…
- Art. xiiiArticolo XIII. Lo Stato richiesto, informando lo Stato richiedente della sua decisione…
- Art. xivArticolo XIV. 1. Se l'estradizione e' concessa, lo Stato richiesto, nei limiti consentiti…
- Art. xvArticolo XV. 1. La persona estradata a termini del presente Trattato non potra' essere…
- Art. xviArticolo XVI. La Parte contraente cui e' stata consegnata una persona a termini del…
- Art. xviiArticolo XVII. 1. Il transito di una persona estradata da uno Stato terzo ad una delle…
- Art. xviiiArticolo XVIII. Tutti i documenti presentati in conformita' alle disposizioni del…
- Art. xixArticolo XIX. Le spese sostenute sul territorio dello Stato richiesto, in relazione…
- Art. xxArticolo XX. Le procedure relative all'arresto provvisorio, all'estradizione e al…
- Art. xxiArticolo XXI. 1. Ai fini del presente Trattato il riferimento al territorio di una Parte…
- Art. xxiiArticolo XXII. Dalla sua entrata in vigore il presente Trattato sostituisce ed abroga…
- Art. xxiiiArticolo XXIII. 1. Il presente Trattato sara' sottoposto a ratifica; gli strumenti di…
