[1]Articolo V.

[2]L'estradizione non e' concessa quando:

  • a)l'infrazione e' stata commessa sul territorio dello Stato richiesto, a meno che le autorita' competenti di detto Stato decidano di non intraprendere azioni giudiziarie contro la persona richiesta;
  • b)la persona richiesta e' stata giudicata e assolta o condannata per il reato per il quale si chiede l'estradizione;
  • c)la persona richiesta sia, o sia stata, oggetto di istruttoria o di giudizio nello Stato richiesto per il reato per il quale si chiede l'estradizione;
  • d)il reato per il quale si chiede l'estradizione e' considerato dallo Stato richiesto unicamente un'infrazione a leggi militari;
  • e)e' intervenuta la prescrizione dell'azione penale o della pena;
  • f)il reato per il quale si chiede l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente e le leggi dello Stato richiesto non prevedono per il reato in questione tale pena, salvo che lo Stato richiedente non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dallo Stato richiesto, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artv · fonte del testo

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