[1]Articolo XVI.

[2]La Parte contraente cui e' stata consegnata una persona a termini del presente Trattato non potra' estradarla, a sua volta, verso un terzo Stato senza il consenso dell'altra Parte contraente, salvo nei casi previsti dall'articolo XV, paragrafo 1, lettera b). La richiesta del consenso a tale successiva estradizione dovra' essere accompagnata dagli originali o dalle copie certificato conformi dei documenti di estradizione inviati dallo Stato terzo.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxvi · fonte del testo

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