[1]Articolo XIV.

[2]1. Se l'estradizione e' concessa, lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e fatti salvi i diritti dei terzi, consegna tutti gli oggetti, incluso il denaro, trovati in possesso della persona richiesta, che possano servire come mezzi di prova o che costituiscano il profitto del reato. Per quanto possibile, tali oggetti sono consegnati, senza alcuna specifica domanda, al momento stesso della consegna della persona estradata. 2. Lo Stato richiesto puo' rifiutarsi di consegnare ogni oggetto che possa essere reclamato da terzi, se non giudica soddisfacenti le assicurazioni dategli dallo Stato richiedente in ordine alla restituzione di tali oggetti al piu' presto possibile.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxiv · fonte del testo

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