[1]Articolo VII.

[2]1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto ed accompagnata da:

  • a)ogni informazione disponibile relativa alla descrizione e alla identita' della persona richiesta;
  • b)la descrizione del reato per il quale si chiede l'estradizione, inclusi la data e il luogo in cui esso e' stato commesso, salvo che tali informazioni figurino gia' nel mandato di arresto o nella sentenza di condanna; e
  • c)il testo di tutte le disposizioni di legge dello Stato richiedente applicabili al reato. 2. La domanda di estradizione di una persona imputata di un reato o condannata in contumacia e' accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche:
  • a)da un mandato di arresto emesso da un'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente; e
  • b)da documenti dai quali risultino indizi tali che, secondo le leggi dello Stato richiesto, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio della persona in questione, se il reato fosse stato commesso in detto Stato. 3. La domanda di estradizione di una persona condannata e' accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche da:
  • a)una certificazione che attesti la condanna della persona richiesta e che menzioni anche la pena comminata, rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato richiedente; e
  • b)una dichiarazione che attesti l'assenza di impedimenti giuridici alla pronuncia o alla esecuzione della pena e che indichi la durata della pena non espiata.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artvii · fonte del testo

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