[1]Articolo XXIII.
[2]1. Il presente Trattato sara' sottoposto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Ottawa al piu' presto. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data dello scambi degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato potra' essere denunciato per iscritto da ciascuna Parte contraente in qualsiasi momento e cessera' di essere in vigore un anno dopo la data di tale denuncia.
[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO in doppio esemplare a Roma, oggi 6 maggio 1981, nelle lingue italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.
[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 3 maggio 1985
