[1]Articolo II.

[2]1. L'estradizione e' concessa in relazione ad ogni reato per il quale l'estradizione puo' essere concessa a termini della legislazione delle due Parti contraenti e, in particolare, senza limitare l'applicazione di quanto precede, per i reati indicati nell'allegato al presente Trattato, purche' l'azione o l'omissione configuri un reato punibile dalle leggi di entrambe le Parti contraenti. 2. L'estradizione e' concessa anche per il caso di tentativo o di concorso nella perpetrazione di uno dei reati previsti nell'allegato. 3. L'estradizione e' concessa solo in relazione a reati per i quali, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti, possa essere irrogata una pena detentiva di due anni o una pena piu' grave, ovvero, nel caso di persona condannata, qualora rimanga da scontare una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a sei mesi. 4. Qualora la domanda di estradizione si riferisca a piu' reati, fra i quali non tutti integrino i requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato richiesto, qualora conceda l'estradizione per almeno uno dei reati che integrino i predetti requisiti, puo' concederla anche per gli altri.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artii · fonte del testo

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