1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla competente autorita' in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi. 2. L'attuazione di questi programmi dovra' avvenire in modo che la competente autorita', gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi, o chi per loro, vi prendano parte attiva. 3. In particolare, saranno create commissioni miste, nazionali o locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-134-art8 · fonte del testo

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