1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti. 2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all'esercizio del mestiere di marittimo. 3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:

  • a)disposizioni generali e disposizioni di base;
  • b)aspetti strutturali delle navi;
  • c)macchinari;
  • d)speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti;
  • e)materiale di carico e scarico;
  • f)prevenzione ed estinzione degli incendi;
  • g)ancore, catene e cavi;
  • h)carichi pericolosi e zavorre;
  • i)attrezzature individuali di protezione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-134-art4 · fonte del testo

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