Art. 3 (Convenzione 134)
Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri dei servizi marittimi, ricerche dovranno essere promosse sull'evoluzione in genere di questo tipo di infortuni e sui rischi messi in luce dalle statistiche.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
