1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l'aliquota per ora comportera' una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento della aliquota/ora del salario o trattamento di base. 2. I contratti collettivi potranno prevedere anziche' una retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art18 · fonte del testo

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