1. Il presente articolo si applica agli ufficiali ed al personale subalterno che presta servizio in coperta, in sala macchine ed al radiotelegrafo; a bordo di una nave adibita alla navigazione di lungo corso. 2. Durante la navigazione e i giorni di arrivo e di partenza, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovra' eccedere le otto ore. 3. Allorche' la nave e' in porto, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovra' eccedere:

  • a)per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all'espletamento dei servizi ordinari o dei normali compiti di pulizia fino ad un massimo di due ore;
  • b)per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore. 4. Ogni ora di lavoro effettuata in piu' rispetto ai limiti giornalieri previsti dai precedenti paragrafi sara' considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avra' diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione. 5. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel corso di una settimana, ad esclusione delle ore considerate come ore straordinarie, superi le quarantotto, l'interessato avra' diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verra' concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 6. La legge nazionale ed i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave e' da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa e' da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art14 · fonte del testo

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